Decreto disabilità 2024: verso una società più inclusiva

GPN Talk 2024

È stato approvato in Consiglio dei Ministri l’ultimo decreto attuativo della legge delega in materia di disabilità (L.227/2021), che ridefinisce la condizione di disabilità introducendo l’accomodamento ragionevole e riformando le procedure di accertamento e valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del “Progetto di vita”.

La nuova normativa frutto di mesi di consultazioni con esperti del settore e organizzazioni di disabili, mira a colmare le lacune esistenti nel sistema attuale e a far fronte a sfide che le persone con disabilità affrontano quotidianamente.

Questa riforma rappresenta un passo significativo verso una società più inclusiva e rispettosa della diversità: un impegno importante da parte del governo e della società nel garantire che ogni individuo, indipendentemente dalle proprie abilità o limitazioni, abbia la possibilità di vivere una vita piena e dignitosa. 

La riforma è funzionale al raggiungimento della Missione 5 (Inclusione e coesione), componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore) del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR).

Il testo entrerà in vigore il 30 giugno 2024 e prevede che alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, divengano efficaci e si applichino dal 10 gennaio 2025. Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale.

 

Una nuova definizione di disabilità

Nel nuovo decreto legislativo si sostituisce la precedente concezione della persona portatrice di handicap introducendo la definizione di persona con disabilità. 

La “persona con disabilità” è quella che presenta: “Durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri”.

Tali compromissioni sono accertate mediante valutazione di base e possono comportare la necessità di un sostegno di livello lieve, medio o intensivo in presenza di una compromissione singola o plurima che riduce l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

La riforma opera un superamento del concetto di gravità della patologia sostituito con quello d’intensità del sostegno, con la finalità di garantire un procedimento unitario e semplificato. Per tale ragione l’INPS verrà definito come soggetto unico al quale attribuire i compiti di accertamento in materia di valutazione di base garantendo l’omogeneità su tutto il territorio nazionale secondo principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia.

 

L’Accomodamento ragionevole

Il decreto legislativo in commento introduce nella legge 104/1992 il nuovo articolo 5-bis rubricato “Accomodamento ragionevole” che rappresenta uno strumento cruciale per consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita sociale, economica e culturale. All’interno di quest’ultimo viene individuata una nozione giuridica di accomodamento ragionevole che, ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, consiste in modifiche e adattamenti necessari ed appropriati, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo. Gli adattamenti vengono adottati ove ve ne sia necessità per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, nei casi in cui l’applicazione delle disposizioni di legge non ne garantisca l’effettivo e tempestivo esercizio.

La riforma ha previsto, nel nuovo articolo 5-bis della legge 104/1992, un vero e proprio procedimento per richiedere l’accomodamento. In particolare, la persona con disabilità, l’esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore, l’amministratore di sostegno se dotato dei poteri, hanno la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi nonché ai soggetti privati (quindi anche alle imprese), l’adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta e partecipando al procedimento dell’individuazione dell’accomodamento medesimo.

L’accomodamento deve essere adeguato, pertinente ed appropriato in relazione al “valore” del diritto da garantire.

 

Il Progetto di Vita

La riforma introduce, inoltre, il “Progetto di Vita” come strumento di accompagnamento nella vita delle persone. Il “Progetto di Vita” individuale, personalizzato e partecipato previsto dalla riforma, risponde ai bisogni ed alle aspirazioni della persona con disabilità, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri. Il progetto individua per qualità, quantità e intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni e i servizi volti a supportare la persona nei diversi ambiti di vita, anche eliminando eventuali ostacoli.

 

Si tratta dunque di una riforma importante nata con l’intento di costruire e garantire un futuro di inclusione e dignità per le persone con disabilità e per l’intera comunità umana.

 

A cura dell’Avv. Simona Fontana

 

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