Lavoro stagionale su misura: meno costi e più flessibilità, attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello
I contratti di lavoro stagionali sono una “species” del più ampio genere del contratto a tempo determinato e rispondono alle esigenze peculiari di quei settori economici che richiedono un incremento di forza lavoro in periodi predefiniti.
Settori come il turismo, l’agricoltura, gli alimentari, il trasporto aereo, i servizi connessi alle attività ricreative e il commercio che, per loro natura, risentono della stagionalità. Il ricorso al lavoro stagionale consente:
- di ovviare ai costi fissi del personale;
- aumentare la flessibilità organizzativa, offrendo delle opportunità di impiego temporaneo anche ai giovani, in particolare studenti.
Quali sono le differenze vantaggiose dei contratti stagionali rispetto ai contratti a termine?
Ai contratti di lavoro stagionali non si applicano una serie di limiti previsti dalla normativa rispetto ai contratti di lavoro a termine.
- Sono esenti dal limite di durata massima complessiva di 24 mesi;
- non esistono limiti quantitativi al numero di contratti stagionali stipulabili;
- non si applica lo “stop and go”;
- sono esenti dalla apposizione di una condizione, atteso che la stessa stagionalità può definirsi una causale.
Le tipologie di lavoro stagionale previste dall’ordinamento
1. Stagionalità ex D.P.R. n. 1525/1963
Tra le attività elencate si annoverano, a titolo esemplificativo:
- attività esercitate da alberghi, stabilimenti balneari, campeggi, impianti di risalita e rifugi alpini;
- raccolta, trasformazione e conservazione di prodotti agricoli e ortofrutticoli;
- attività connesse a spettacoli viaggianti, parchi divertimenti e fiere.
L’elencazione può risultare a tratti obsoleta rispetto alle esigenze mutate nel tempo e limitativa, data la sua tassatività. Tuttavia, non è l’unica fonte da cui trarre la definizione di lavoro stagionale.
2. Stagionalità prevista dalla contrattazione collettiva
L’art 21, comma 2 del D.lgs. 81/2015 ha riconosciuto il ruolo della contrattazione collettiva nazionale (e non solo) nella definizione delle attività stagionali. E, infatti, alcuni CCNL, tra cui quelli del settore turismo, agricoltura, spettacolo e commercio, prevedono attività aggiuntive connotate da carattere stagionale, espressamente disciplinate dagli accordi nazionali.
La locuzione usata dall’art. 21, comma 2, “nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi” va però interpretata alla luce di quanto previsto dall’art. 51 dello stesso D.Lgs. 81/2015, il quale specifica che per contratti collettivi si intendono “i contratti collettivi stipulati a livello aziendale o territoriale da associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o da rappresentanze sindacali unitarie o aziendali”. Anche i contratti di secondo livello potevano già definire – ex novo – attività a carattere stagionale, non presenti né nell’elenco del D.P.R. né nei CCNL.
Tuttavia, questa soluzione non è stata sfruttata pienamente nel corso dell’ultimo decennio, probabilmente per il permanere di un dubbio oggi chiarito.
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Aggiornamenti normativi recenti: l’interpretazione autentica del legislatore
La formulazione letterale dell’articolo 21, comma 2, D.lgs. 81/2015 non risultava sufficientemente chiara circa la possibilità o meno per i contratti collettivi di prevedere altre ipotesi di attività stagionali oltre a quelle contenute nel D.P.R. n. 1525/1963 (o nel decreto ministeriale che avrebbe dovuto sostituirlo).
Così, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, contenuta nel Collegato Lavoro, Legge n. 203/2024, art. 11, affermando che rientrano “nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte ad intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché ad esigenze tecnico-produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell’art. 51 del D.L.vo n. 81 del 2015”.
Di recente, inoltre, il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 27/03/2025 ha rimarcato come il potere della contrattazione possa ben esercitarsi anche al secondo livello di contrattazione, sia con le associazioni territoriali che con le rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali unitarie, visto appunto lo specifico richiamo all’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.
Stagionalità ad hoc attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello
La conferma fornita dal legislatore autorizza definitivamente il ricorso alla contrattazione collettiva di ogni livello al fine di individuare casistiche di stagionalità aderenti alle specifiche esigenze produttive della singola azienda. A condizione che le parti, nel redigere l’accordo collettivo, non effettuino soltanto richiami formali alla nuova disposizione, ma specifichino in modo concreto e oggettivo le ragioni che giustificano il ricorso a favore di una determinata azienda alla stagionalità così come descritta dall’art. 11 Collegato Lavoro, Legge n. 203/2024.