Il contenzioso avverso gli Enti

Premessa

Riprendendo un articolo già pubblicato sul sito G.P.N. nello scorso mese di dicembre, incentrato sulle ispezioni in azienda, nel quale veniva per l’appunto proposta una sintetica disamina della procedura ispettiva (e degli step previsti), delle tipologie di verbali, delle diverse risultanze derivanti dagli accertamenti e della possibilità – tratteggiata però solo in modo sintetico – di opporvisi attraverso l’attivazione di un contenzioso, questo intervento intende riprendere ed ampliare proprio questa ultima fase, concentrandosi per l’appunto sulle controversie avverso i vari provvedimenti degli Enti, ovviamente con riferimento specifico alla (sola) materia del lavoro e della previdenza sociale.

Tale tipologia di contenzioso è di grande rilevanza dal punto di vista dell’impatto economico-sociale e si affianca a quello più “classico”, che vede come controparte il lavoratore (ad esempio: avverso l’impugnazione di un licenziamento, oppure per la rivendicazione di differenze salariali, ecc.), ancorché risulti caratterizzato da regole e procedure proprie, a cominciare dalla vasta gamma di strumenti deflattivi ed alternativi al contenzioso, che comportano in capo alle aziende, e ai professionisti che le assistono, di ponderare attentamente le scelte, posto che una volta intrapresa la suddetta strada “alternativa” essa risulta, di norma, incompatibile con l’instaurazione di una controversia.

Il contenzioso avverso i provvedimenti degli Enti

Richiamando sempre il precedente intervento, va ribadito che il contenzioso avverso i provvedimenti degli Enti si presenta alquanto complicato da gestire, in quanto, oltre ad essere estremamente variegato e diversificato (in base alla materia del contendere), nell’ordinamento e nella prassi sono presenti tante e tali sfaccettature, unitamente ad alcune anomalie nel sistema (peraltro tuttora irrisolte), che impongono attente riflessioni sul modus operandi, tenendo altresì conto che incidono sulle scelte aziendali anche vicende esterne, quali ad esempio, la necessità di avere un Durc regolare (vedi: infra).

Sta di fatto che la tipologia di contenzioso che si intende trattare nel presente articolo non ha molti punti in comune con quella originata da rivendicazioni del lavoratore (fermo restando che il soggetto chiamato a decidere – qualora si dovesse approdare al livello giudiziario – è pur sempre il Giudice del lavoro[1]), se si esclude il caso in cui la controversia prenda le mosse da una rivendicazione salariale, posto che in tale ipotesi (qualora la pretesa venga riconosciuta sussistente) essa genera, di norma, anche una sopravvenuta e parallela violazione contributiva. Peraltro, su tale questione la giurisprudenza di Cassazione è attualmente divisa, posto che un orientamento ritiene necessaria la presenza dell’Inps e dell’Inail (c.d. litisconsorzio necessario), pena la nullità del processo, mentre un altro orientamento, storicamente prevalente, la esclude, stante l’autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto contributivo.

Scendendo un po’ più nel dettaglio, la prima “macro” distinzione che viene proposta riguarda l’oggetto del contenzioso, che si può distinguere tra quello concernente la materia contributiva e assicurativa e quello di altra natura, con particolare riferimento (relativamente a quest’ultimo) a quei provvedimenti che prevedono, in presenza di determinate violazioni, l’irrogazione di sanzioni amministrative e/o interdittive.

Ovviamente, la richiamata suddivisione non esaurisce la gamma dei provvedimenti da parte degli Enti avverso i quali è possibile opporsi. Ad esempio, sempre con riferimento alla materia del lavoro e della previdenza sociale, ci sarebbero tutti quelli emanati da enti diversi dall’Inps e dall’Inail, nonché in un’accezione estensiva, anche tutti i provvedimenti di natura fiscale, riferiti a violazioni in tema di sostituti di imposta. Ma, dovendo fare una scelta (anche per contenimento degli spazi a disposizione), se ne ometterà la trattazione, concentrandoci sulle due aree espressamente citate in precedenza.

Una seconda rilevante (anzi: fondamentale) distinzione può ricavarsi invece con riferimento all’organo giudicante, dividendo il contenzioso nelle due “classiche” fattispecie:

  1. amministrativo[2];
  2. giudiziario.

Si ritiene però opportuno, ai fini di una maggiore comprensione, che la disamina avvenga in modo congiunto, considerando entrambe le tipologie di contenzioso, permeate all’interno della singola tematica oggetto di trattazione.

Il contenzioso amministrativo e giudiziario in materia contributiva

Considerazioni preliminari

Va premesso che i provvedimenti degli Enti attinenti la materia “contributiva” (comprendendovi in tale accezione anche quelli in materia assicurativa emessi dall’Inail) possono provenire di norma o da un verbale ispettivo, il che presuppone che vi sia stato un accertamento svolto da organi di vigilanza facenti capo ad un ente competente (ricordiamo sempre che gli ispettori del lavoro, dell’Inps e dell’Inail, svolgono da oltre 10 anni la loro attività sotto l’egida dell’Ispettorato Nazionale del lavoro), o da un accertamento d’ufficio, al quale segue un atto che può assumere varie definizioni (tipiche sono le Note di rettifica emesse dall’Inps).

In tali ipotesi, la fase di contenzioso amministrativo è in genere prodromica a quella giudiziaria. Anzi, quale regola generale per i ricorsi in materia contributiva, è obbligatorio anteporla, pena l’improcedibilità della successiva azione giudiziaria (art. 415 c.p.c.), ancorché l’esperienza dimostri che raramente si riesce ad evitare il contenzioso davanti al Giudice, risolvendosi in una fase meramente dilatoria, sicché se si vuole veramente deflazionare il carico delle cancellerie dei Tribunali sarebbe auspicabile una riforma “sostanziale” della disciplina, a partire dagli organismi chiamati a giudicare sui ricorsi amministrativi, valorizzandone la loro effettiva “terzietà”. Perché, spiace dirlo, ma la verità è che l’unico vantaggio tangibile, che se ne ricava dal presentare un ricorso amministrativo in materia contributiva, consiste nel poter ottenere, in pendenza dello stesso, il già citato “Documento Unico di Regolarità Contributiva” (Durc), che ormai è divenuto presupposto essenziale per svolgere una qualsivoglia attività economica.

Ricorso amministrativo INPS: a quale Comitato e entro quanti giorni

Il contenzioso amministrativo in materia contributiva/previdenziale nei confronti dell’Inps va di norma distinto in due aree, a seconda della materia oggetto di contestazione, da cui discendono le seguenti tipologie di ricorsi:

  1. ricorsi ai Comitati (interregionali) per i rapporti di lavoro ex art. 17 del D.Lgs. 124/2004[3], quando si verte su fatti attinenti “la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro” (es. lavoro nero, riqualificazione di un contratto di co.co.co. in lavoro subordinato, disconoscimento apprendistato, ecc.)[4];
  2. ricorsi al Comitato Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e agli altri Comitati ed organismi previsti dalla legge 88/1989, negli altri casi oggetto di accertamento (es. straordinario in nero, trasferte non genuine, indebito godimento di agevolazioni contributive, diniego autorizzazione cassa integrazione, ecc.).

Se si rientra nella prima categoria il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento (identificato di norma nel Verbale[5]), giorni che però decorrono in modo non uniforme, in quanto dipendono dalla circostanza che nello stesso sia stata impartita la diffida ex art. 13 del D.Lgs. 124/2004, nel qual caso i termini per la presentazione del ricorso al Comitato ex art. 17/124 (che va inoltrato tramite PEC), si ampliano, assestandosi a:

  • 75 giorni, se vi è un provvedimento di diffida tout court;
  • 45 giorni, se è presente una diffida “ora per allora” (trattasi della diffida a favore di chi ha già adempiuto, ancorché in ritardo, e si limita ad addebitare la sanzione ridotta);
  • 150 giorni, se la diffida riguarda una fattispecie di lavoro nero.

I tempi per la risposta sono fissati in 90 giorni ed il silenzio del Comitato, trascorso tale periodo, determina un’ipotesi di silenzio-rigetto.

Per quanto concerne i ricorsi avverso le violazioni contributive di altra natura (sub 2), il ricorso amministrativo va presentato entro 90 giorni dal ricevimento dell’atto presupposto (verbale, nota di rettifica, ecc.), tenendo conto che, secondo l’Inps non sono ricorribili taluni atti interlocutori (es. avviso bonario) ovvero riassuntivi (es. l’invito a regolarizzare, nell’ambito della procedura per il rilascio del Durc).

La modalità di presentazione è quella telematica, tramite il sito Inps, e può essere gestita anche dagli intermediari abilitati ex legge 12/79 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati), previa delega del ricorrente.

Anche in questo caso, i tempi per la risposta sono fissati normalmente in 90 giorni ma il silenzio del Comitato competente, secondo il Ministero del lavoro, non configurerebbe una fattispecie di silenzio-rigetto (come citato in precedenza a proposito del ricorso ex art. 17), bensì, di mero silenzio-rifiuto (o silenzio-inadempimento, che dir si voglia); distinzione che riverbera i suoi effetti anche sul Durc, il quale, in mancanza di una decisione esplicita, dovrebbe essere comunque rilasciato (cfr. dopo un revirement: sul tema: nota ML 10849 del 18.06.2010).

Qualora il ricorso amministrativo sia invece la reazione ad un diniego riferito ad una istanza di cassa integrazione, i tempi per la presentazione dello stesso, che va inoltrato al Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee (artt. 24-26 della legge 88/89), si riducono a 30 giorni dal provvedimento, tenendo conto però che il (probabile) ricorso giudiziario al Tar va comunque presentato entro 60 giorni dal diniego, a nulla rilevando la vigenza e la giacenza di un gravame amministrativo che non ha ancora ottenuto una risposta da parte del Comitato giudicante.[6]

In tali situazioni, il consiglio è quindi di presentare comunque il ricorso amministrativo, ma di tenere sempre sotto controllo i termini per il ricorso giudiziario al Tar, omettendo di costituirsi solo se nel frattempo si ha la certezza di avere l’accoglimento del primo ricorso da parte del Comitato competente, ovvero, al limite, qualora non pervenga una risposta entro i 60 giorni, di presentare, cautelativamente, il ricorso giudiziario (per non rischiare di finire fuori termine), potendo, eventualmente, sempre abbandonare la causa davanti al Tribunale regionale se nel frattempo si ottiene l’accoglimento postumo da parte del menzionato Organismo amministrativo ex legge 88/89.

Ovviamente il contenzioso contributivo/previdenziale può anche riguardare altri Enti di previdenza (Enasarco, Inpgi, Casse professionali, ecc.), ovvero riferirsi anche agli Enti che gestiscono la previdenza complementare, in merito ai quali, come si diceva in precedenza, se ne omette la trattazione, sempre per esigenze di contenimento.

Il contenzioso contributivo/assicurativo avverso provvedimenti Inail

Sul fronte Inail, la complicazione aumenta, in quanto nella fase amministrativa sono chiamati in causa diversi organi giudicanti, a seconda della materia in contestazione:

  • la Direzione regionale INAIL (che ha sostituito il CDA dell’Inail);
  • la Sede provinciale Inail;
  • il (già citato) Comitato per i rapporti di lavoro ex art. 17/124;
  • il (parimenti già citato) Comitato FPLD ex legge 88/89;
  • l’Ispettorato territoriale del lavoro.

La parte “da leone” la svolge la Direzione Regionale Inail, che ha recentemente assunto la competenza a decidere, sostituendosi al CDA Inail, tenuto conto però che anche in precedenza, in pendenza di un ricorso all’Organo centrale, era comunque prevista una fase conciliativa da esperire presso la citata direzione regionale dell’Istituto.

La direzione regionale giudica sui ricorsi riguardanti in primis la classificazione nelle voci di tariffa e sull’inquadramento in quelle ipotesi (residuali) in cui la competenza è demandata direttamente all’Inail, ovvero sulle oscillazioni del tasso per prevenzione, ma non giudica, di norma, sull’inquadramento tariffario nelle restanti tre gestioni: industria, artigianato, terziario, dove la competenza è demandata all’Inps (e a cui l’Inail non fa altro che adeguarsi), sicché, in caso di contenzioso amministrativo concernente il citato inquadramento, la decisione spetta al già menzionato Comitato Fondo pensione lavoratori dipendenti ex legge 88/89.

Se invece l’inquadramento tariffario in una delle 4 gestioni e la classificazione nelle voci di tariffa risultano corretti, ma si intende contestare l’oscillazione del tasso applicato dall’Inail per andamento infortunistico, il ricorso amministrativo va presentato direttamente alla sede dell’istituto che ha emesso il provvedimento (di norma l’oscillazione viene evidenziata nel modello 20SM che i datori di lavoro ricevono verso la fine dell’anno, a valere per l’anno successivo).

Un’altra fattispecie di contenzioso, per la verità non molto frequente, è quello che può scaturire da un obbligo ad assicurarsi, imposto dall’Inail (tramite l’adozione di uno specifico provvedimento di diffida ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 1124/1965), a cui non ci si intende adeguare. Come si diceva, trattasi di un contenzioso residuale, posto che sono ormai rari i casi in cui non sia prevista comunque un’assicurazione Inail (un esempio potrebbe essere quello legato alla pretesa da parte dell’Istituto di assicurare i c.d. “artigiani di fatto”). Comunque sia, in tale ipotesi il ricorso in opposizione alla diffida va presentato all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio entro 10 giorni e in seconda battuta è possibile proporre un ricorso gerarchico al Ministero del lavoro.

Si è già accennato al fatto che, invece, in presenza di violazioni legate alla qualificazione/sussistenza del rapporto di lavoro (es. riqualificazione co.co.co., lavoro nero, ecc.), la competenza a decidere sui ricorsi – anche qualora l’accertamento sia stato condotto direttamente dall’Inail – spetta al Comitato ex art. 17 del D.Lgs. 124/2004, il quale ha quindi una competenza generale su tutti i casi in cui si discute di qualificazione/sussistenza, aggiungendo che in tali ipotesi già il Verbale è un atto ricorribile.

Da ultimo, non si può non segnalare un “vuoto normativo”, una sorta di “buco” nel sistema, il quale non prevede alcun tipo di gravame amministrativo in presenza di un atto di accertamento Inail (verbale e/o certificato di variazione) in cui l’istituto assicuratore (magari sulla scorta di un accertamento condotto da altri organismi facenti parte dell’ITL) abbiano rilevato un maggior imponibile (es. in presenza di straordinari pagati “fuori busta” o di un “falso” part-time). Ciò impatta, ancora una volta sul Durc, posto che se si vuole avere quel “benedetto documento” (l’espressione è ricavata da un passaggio testuale contenuto in una sentenza del Tribunale di Roma di qualche anno fa[7]) non restano che due strade: i) o si presenta fin da subito un ricorso giudiziario, con qualche difficoltà ad esercitare al meglio il diritto di difesa, dovendo anticipare i tempi (e la fretta è sempre un elemento negativo); ii) o si paga l’importo addebitato “con riserva di ripetizione” (possibilmente in unica soluzione, atteso che la domanda di rateazione normalmente presuppone l’accettazione e il riconoscimento incondizionato del debito), facendo ricorso ad una procedura anomala, che dovrebbe essere pertanto residuale e che rischia invece di diventare una regola (c.d. “solve et repete”).

Un ricorso mal impostato si paga due volte

Termini, organo competente ed effetti sul DURC si decidono insieme, prima di presentare. GPN Labour assiste le aziende in sede amministrativa e giudiziaria.

I termini per il ricorso sono ordinatori o perentori?

In tema di contenzioso amministrativo, si discute da tempo sulla natura dei (vari) termini previsti dalla legge per la presentazione dei ricorsi. Vale a dire se essi debbano essere considerati ordinatori o perentori.

Contrariamente ad alcune isolate posizioni assunte dalla prassi, che ritengono inammissibili i ricorsi presentati oltre tali termini, chi scrive propende per la seconda condizione, in ragione del fatto che, per definizione, i termini per i ricorsi amministrativi sono di norma sempre ordinatori e che la natura perentoria andrebbe sempre specificata nella legge che li richiama[8].

Anzi, per i ricorsi Inps ex legge 88/89 (e più in generale per tutte le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria) è lo stesso codice di procedura civile (cfr. art. 443) che ne impone la preventiva presentazione, pena l’improcedibilità dell’azione giudiziaria, come si evince dall’analisi testuale del 1° comma del richiamato articolo che così si esprime: “La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell’articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”, a cui fa da corollario il disposto del 2° comma, il quale stabilisce che “Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l’improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all’eroe un termine (in questo caso, n.d.r.) perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa”. Da tale assunto (sufficientemente chiaro) si deduce che la natura del termine per la presentazione dei ricorsi amministrativi è sempre ordinatoria, regola che non può che valere, checché se ne dica, anche per il ricorso ex art. 17, rientrando comunque nell’alveo delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.

In tema di ricorsi Inail, il discorso è il medesimo, salvo il fatto che se il ricorso dovesse essere presentato oltre i 30 giorni previsti si potrebbe perdere il diritto a vedersi applicate le condizioni previgenti all’accertamento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, comma 2 del D.P.R. 1124/1965[9], richiamato dall’art. 3 del D.P.R. 314/2001.

Opposizione all’avviso di addebito INPS e ricorso in prevenzione

Anche il contenzioso giudiziario è alquanto variegato e può essere distinto, in via generale, tra: i) ricorsi “in prevenzione”, cioè tramite un’azione di accertamento negativo, avverso un verbale o altri atti di accertamento (anche d’ufficio) e: ii) ricorsi in opposizione ad atti ingiuntivi (es. avverso un avviso di addebito INPS o una cartella esattoriale Inail).

Va anticipato che nel secondo caso, l’opposizione giudiziaria (da espletarsi entro 40 giorni) avviene nei confronti di un atto esecutivo, sicché è necessario chiedere che il giudice si pronunci preliminarmente sulla eventuale istanza di sospensione (motivata da difficoltà nell’adempiere), altrimenti è necessario comunque versare la somma richiesta ed attendere l’esito della controversia per poter, in caso di vittoria, ottenere il rimborso delle somme pagate (ancora un caso di applicazione del principio: “solve et repete”).

In merito all’onere della prova, superate alcune oscillazioni interpretative da parte della giurisprudenza, sembra pacifico che essa, in entrambe le fattispecie, spetti al c.d. “attore sostanziale”, rappresentato dall’Ente/Ufficio che ha emesso l’atto (verbale, cartella, ecc.).

La scelta dell’uno o dell’altro tipo di contenzioso è spesso dipendente, guarda caso, sempre dall’esigenza di avere il Durc e ci porta a privilegiare la prima tipologia per i motivi di seguito evidenziati, tenuto sempre conto che durante la vigenza della fase amministrativa, se non perviene un provvedimento di rigetto, anche tacito (tranne per i ricorsi ex legge 88/89, in cui il rigetto dovrebbe essere sempre esplicito[10]), il Durc deve essere rilasciato.

Il primo motivo è la tempestività: esaurita infruttuosamente la fase amministrativa l’azienda si trova “scoperta” (cioè priva di Durc), sicché non essendo possibile presentare una mera dichiarazione di intenti, è necessario riaprire il “conflitto” e ciò non può che avvenire presentando un ricorso giudiziario preventivo al Giudice del lavoro (facendo, per così dire, “la prima mossa”), atteso che difficilmente un datore di lavoro può permettersi di attendere l’emissione dell’atto ingiuntivo (si tenga conto che il termine “ordinario” previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 46/1999 per l’emissione dell’Avviso di Addebito Inps è fissato al 31 dicembre dell’anno successivo a quello dell’accertamento).

In più, come si diceva, il ricorso in prevenzione non necessita di una istanza di sospensione (dal cui accoglimento l’Inps e l’Inail rilasciano il Durc), in quanto si oppone ad un verbale ovvero ad altro atto di accertamento, che però non hanno natura esecutiva, sicché ai fini della regolarità contributiva è sufficiente la prova del deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale (oggi in modalità telematica).

Il contenzioso in materia sanzionatoria: sanzioni amministrative e interdittive

Da ultimo, uno spazio va riservato al contenzioso in tema di sanzioni, posto peraltro che le violazioni integranti illeciti amministrativi (da cui derivano le relative sanzioni) sono molto frequenti nella pratica quotidiana, anche per effetto dei numerosi provvedimenti di depenalizzazione intervenuti negli ultimi anni, che hanno trasformato in meri illeciti amministrativi molti reati.[11]

Meno frequenti, ma maggiormente impattanti, sono invece le violazioni che prevedono sanzioni interdittive, per la loro ricaduta diretta sull’attività produttiva, la quale potrebbe essere messa a rischio da periodi di sospensione forzata e che può comprendere anche il divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

Scritti difensivi e opposizione all’ordinanza ingiunzione

L’atto presupposto, anche in questo caso, può essere un verbale o un atto di accertamento d’ufficio e qualora non si intenda riconoscere l’addebito, aderendo magari (qualora consentito dalla legge) ad uno dei provvedimenti deflattivi previsti dall’ordinamento: la “diffida” ex art. 13/124, la “diffida amministrativa” ex art. 6 D.Lgs. 103/2024, ovvero il “pagamento in misura ridotta”, ex art. 16 della legge 689/81, intendendo invece percorrere la strada del contenzioso, è prevista una fase amministrativa (autotutela) che si estrinseca attraverso la presentazione di “scritti difensivi” ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 della citata legge 689/81.

Il termine di presentazione è previsto in 30 giorni, ma possono essere dilatati a 75, 45 e 150 giorni, in presenza delle stesse condizioni richiamate in precedenza[12].

Essi vanno indirizzati, di norma, alla sede dell’ITL competente per territorio ed è possibile chiedere di essere sentiti anche in audizione personale, durante la quale è possibile corroborare le memorie difensive già presentate attraverso eventuale ed ulteriore documentazione aggiuntiva, ovvero presentando dichiarazioni, ecc.

In esito a tale procedura, in caso di accoglimento delle difese, può essere emessa ordinanza di archiviazione, mentre, in caso di conferma degli addebiti, si procede all’emissione dell’ordinanza ingiunzione, che, alla pari dell’avviso di addebito e della cartella di pagamento esattoriale, integra un vero e proprio atto avente natura esecutiva.[13]

Avverso l’ordinanza è possibile opporsi al Giudice del lavoro entro il termine perentorio di 30 giorni ai sensi dell’art. 22 della legge 689/81 e dell’art. 6 del D.Lgs. 150/2011. Nel ricorso in opposizione, oltre alle eccezioni di legittimità e di merito, è possibile anche chiedere la mera rideterminazione (rectius: mitigazione) della sanzione applicata, ai sensi dell’art. 11 della menzionata legge 689.

Una caratteristica del processo che si instaura a seguito di opposizione giudiziaria è rappresentata dal fatto che, perlomeno in 1° grado, non è necessario il patrocinio legale, nel senso che il trasgressore (persona fisica) e l’obbligato solidale ex art. 6/689 (persona giuridica), possono stare in giudizio e difendersi da soli.

Il contenzioso amministrativo e giudiziario avverso provvedimenti interdittivi

In conclusione, si intende fare un cenno anche al contenzioso avverso provvedimenti di natura interdittiva.

In tal senso, fermo restando che tale sanzione può essere comminata anche nell’ambito di violazioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, il riferimento specifico, nel caso di specie, è a quelle previste dall’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di sicurezza).

In esso sono evidenziate due fattispecie che possono condurre alla sospensione dell’attività lavorativa nel cantiere/sito produttivo:

  1. presenza di lavoratori “in nero” (dipendenti e lavoratori autonomi occasionali) in misura pari o superiore al 10% dell’organico complessivo (compresi gli stessi lavoratori irregolari);
  2. la sussistenza di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, contemplate nell’allegato I al citato decreto 81/2008 (non è più richiesta la reiterazione).

In tali casi l’organo di vigilanza (ispettore del lavoro o ispettore Asl) può disporre la sospensione dell’attività (durante la quale il datore di lavoro è tenuto peraltro a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati), la quale per essere “sbloccata” necessita della regolarizzazione dei lavoratori e il ripristino delle regolari condizioni di lavoro (con rimozione di quelle pericolose), oltre al pagamento di una cauzione (somma aggiuntiva). Avverso tale provvedimento è prevista la possibilità di inoltrare, entro 30 giorni, ricorso amministrativo all’ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, che ha tempi alquanto ristretti per esprimere il proprio giudizio e laddove non riesca a farlo nel giro (sempre) di 30 giorni si determina una fattispecie di silenzio-accoglimento (alquanto rara nel diritto del lavoro), di talché il provvedimento di sospensione perde efficacia.

Il ricorso amministrativo (ma lo stesso discorso vale per quello giudiziario, sempre possibile in esito al mancato accoglimento delle ragioni in fase amministrativa) si appalesa però alquanto subdolo e rischioso in quanto, la presentazione dello stesso è, di regola, incompatibile con la regolarizzazione (che equivarrebbe ad una ammissione degli addebiti), sicché laddove l’esito dello stesso non fosse positivo, il ricorrente si troverebbe esposto ad un regime sanzionatorio di carattere penale, il che lo induce a ponderare bene le scelte di fronte al c.d. “rischio di causa”.

E l’esperienza dimostra che spesso si decide, obtorto collo, di non attivare alcun contenzioso.

Note

  1. Ovvero, in alcuni casi, il TAR (vedi: infra).
  2. In tale comparto rientra anche la possibilità di ottenere un revirement dell’Ente ricorrendo alla c.d. autotutela, o comunque attraverso l’istituto del riesame.
  3. Si tralascia di trattare il ricorso ex art. 16 dello stesso decreto, in verità poco praticato.
  4. Il provvedimento “tipico” da cui scaturiscono tali addebiti è il Verbale. Pensare che la presenza di lavoratori in nero, o di lavoratori autonomi da riqualificare in lavoro subordinato possa avvenire “d’ufficio”, diventa poco realistico, ancorché non lo si possa escludere a priori.
  5. Cfr. nota 4.
  6. Risulta qualche pronuncia da parte di alcuni TAR, che pare ammettano la possibilità di rientrare in termini per la presentazione del ricorso giudiziario (allo stesso TAR), ma al momento tale orientamento non è consolidato.
  7. Trattasi della sentenza n. 1490/2019.
  8. E, a dire il vero, ciò dovrebbe valere anche per i ricorsi giudiziari.
  9. Che così recita: “Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d’anno pari al tasso d’interesse di differimento e di dilazione di cui all’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni”.
  10. Vedasi nota ML già richiamata in precedenza.
  11. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato il D.Lgs. 8/2016 che ha depenalizzato (salvo alcune eccezioni) tutti i reati puniti con la pena della sola ammenda o della sola multa.
  12. Presenza nel provvedimento della diffida o della diffida “ora per allora”, ovvero di una diffida per lavoro nero.
  13. Naturalmente, in presenza di più illeciti riassunti nello stesso verbale, nulla vieta che si possano accogliere le difese per alcuni e confermare gli addebiti per altri (archiviazione parziale).